Sempre più spesso nelle locazioni di immobili abitativi il locatore opta per il regime della cedolare secca in ragione della convenienza di tale soluzione. La cedolare secca, infatti, va a sostituire l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

Ricordiamo che è possibile optare per la cedolare secca in sede di registrazione del contratto oppure negli anni successivi, al momento dello scadere di una delle annualità, entro il termine di pagamento della relativa imposta di registro.

Una volta espressa l’opzione, bisogna prestare molta attenzione al momento della proroga del contratto.

Innanzitutto, chiariamo cos’è la proroga del contratto di locazione.

In estrema sintesi la proroga comporta il prolungamento degli effetti della locazione per un determinato periodo di tempo. Facciamo l’esempio dei contratti di locazione ordinari. Questi hanno in genere una durata definita come “4+4”: significa che il contratto, allo scadere dei primi 4 anni, si proroga automaticamente per ulteriori 4 anni, salvo il verificarsi di eventi particolari.

I primi 4 anni rappresentano la durata originaria del contratto, i successivi 4 costituiscono la proroga.

Stesso discorso vale per i contratti a canone concordato con durata ad esempio di “3+2”: la durata originaria è di 3 anni mentre la proroga è di 2 anni.

Quali sono gli adempimenti da effettuare in sede di proroga?

Se si è optato per la cedolare secca, non vi è l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro in sede di proroga. L’unico obbligo è quello di comunicare la proroga del contratto all’Agenzia delle Entrate: entro 30 giorni dalla proroga, anche tacita, del contratto di locazione, essa deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il contratto è stato registrato. La comunicazione avviene con il modello RLI.

Se non si è optato in precedenza per la cedolare secca, la proroga può essere l’occasione per esprimere l’opzione ove si voglia accedere a tale regime sostitutivo.

Cosa accade se ci si dimentica di comunicare la proroga del contratto?

La mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto (o nelle annualità successive), a condizione che il locatore mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui si voglia regolarizzare la situazione, inviando la comunicazione della proroga, anche tacita, tardivamente, occorre versare le seguenti sanzioni:

  • 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni dalla scadenza originaria per presentare la comunicazione di proroga
  • 50,00 euro, se il ritardo è pari o inferiore a 30 giorni dalla scadenza.

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