A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’art. 1 comma 59 della L. 145/2018 ha introdotto la possibilità di applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili classificati catastalmente nella categoria C/1 (“Negozi o botteghe”) di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

L’imposta sostitutiva non può applicarsi a contratti di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. In particolare, la norma precisa che non possono accedere al regime neppure contratti stipulati nel 2019 se, alla data del 15 ottobre 2018, risultava in corso un contratto non scaduto tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, cessato anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 64442 del 19 marzo 2019, ha aggiornato il modello RLI e le relative istruzioni, introducendo la possibilità di optare per la cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 e relative pertinenze, consentendone la registrazione telematica.

Il passo successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato aggiornare il sito nella sezione dedicata alla “cedolare secca”, aggiungendo un’importante precisazione: a differenza degli immobili affittati con finalità abitative, per i “contratti commerciali classificati nella categoria C1” il conduttore può essere un soggetto commerciale. Nulla cambia invece per i locatori, che devono essere persone fisiche al di fuori di attività professionali o imprenditoriali.

Si ricorda che anche per le locazioni di immobili strumentali, in caso di opzione per la cedolare secca, occorre comunicare preventivamente al conduttore, con lettera raccomandata, la rinuncia all’esercizio della facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Nessun chiarimento è ancora arrivato circa le modalità di determinazione della superficie.

E’ specificato che nel determinare la superficie non si debba tenere conto delle pertinenze dell’immobile commerciale. Nelle more di eventuali chiarimenti ministeriali, si consiglia di determinare la superficie considerando la superficie catastale, e non quella commerciale o quella calpestabile. Tale dato risulta riportato nella visura catastale a fianco della consistenza.

IL NOSTRO STAFF E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI ED APPROFONDIMENTI

Tel: 011 19.90.35.66

info@marcheseimagest.it