Il contenzioso amministrativo in questione trae spunto dalla c.d. “Tassa Airbnb”, con la quale ci si riferisce alle disposizioni fiscali introdotte dal legislatore in tema di “locazione breve” con il D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, che abbiamo già esaminato in un precedente articolo, al quale si rimanda per eventuali approfondimenti:

https://www.marcheseimagest.it/2017/12/12/locazione-breve-nuova-tipologia-locazione-solo-fini-fiscali/.

A seguito del predetto intervento legislativo l’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento applicativo n. 132395 del 12 luglio 2017, che ha determinato l’insorgenza di una controversia tra Airbnb ed il fisco italiano.

Airbnb, in sostanza, lamenta che i nuovi adempimenti fiscali relativi agli “affitti brevi” determinino effetti distorsivi della concorrenza, ponendosi in contrasto, in particolare, con la normativa comunitaria in tema di concorrenza.

Anche l’Antitrust, del resto, ha segnalato che tale disciplina «appare potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve».

Ebbene, in prima battuta il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare formulata da Airbnb di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del sopramenzionato provvedimento dell’Agenzie delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, ritenendo, fra l’altro, i denunciati effetti distorsivi della concorrenza «meramente eventuali».

Il Consiglio di Stato, invece, è stato di diverso avviso, riaprendo in sostanza la controversia.

Infatti, chiamato a pronunciarsi sull’appello presentato da Airbnb, il Collegio della Quarta Sezione ha accolto l’impugnazione disponendo, senza sospendere il provvedimento applicativo dell’Agenzia delle Entrate, che il TAR fissi con priorità l’udienza per l’esame nel merito delle vicenda.

Interessante è la stringata motivazione del Collegio sul punto « … le molteplici questioni dedotte dalle appellanti in relazione alla paventata lesione del diritto dell’Unione Europea appaiono meritevoli di attento apprezzamento e come tali devono essere approfondite nella più opportuna sede del merito anche in relazione all’eventuale rimessione ai sensi dell’art. 267, par. 2, TFUE».

A breve, dunque, la questione tornerà al vaglio del TAR, che dovrà affrontarla nel merito.

La “saga” della “Tassa Airbnb” non finisce qui.

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