In tema di locazione l’ultimo intervento del legislatore in ordine di tempo è quello che riguarda le “locazioni brevi” (si veda art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).

Per “locazioni brevi” si intendono:

–  i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali);

stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (sia direttamente che tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici).

Al di là della formula utilizzata dal legislatore è chiaro l’oggetto della previsione normativa. E cioè dettare regole per:

bed and breakfast;

– case vacanze, locate direttamente dai proprietari persone fisiche, eventualmente tramite siti internet dedicati come Airbnb.

Con l’utilizzo dell’espressione “locazione breve”, però, il legislatore non ha inteso introdurre una nuova e specifica categoria di contratti di locazione bensì una disciplina fiscale ad hoc con il dichiarato intento di “assicurare il contrasto all’evasione fiscale” (del resto, anche “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche” ex art. 1, L. n. 431/1998 e i “contratti di locazione di natura transitoria” ex art. 5 della medesima legge possono ritenersi “locazioni brevi”).

Il predetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, infatti, estende alle locazioni brevi il regime di tassazione tramite c.d. “cedolare secca” (con aliquota del 21%), ma, soprattutto, proprio in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale, impone ai soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ed ai soggetti che gestiscono portali telematici dedicati alle locazioni brevi:

– di trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi;

e, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero qualora intervengano nel pagamento degli stessi, di operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario provvedendo al relativo versamento (individuandoli altresì come responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno).

Per fare un esempio concreto, nel caso di locazione breve di una casa vacanza effettuata attraverso il sito internet Airbnb, il gestore del portale dovrà trattenere il 21% del corrispettivo pattuito per la locazione (oltre all’eventuale tassa di soggiorno) provvedendo direttamente al relativo versamento, scongiurando così il rischio che il proprietario non dichiari il canone incassato

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