La crisi economica degli ultimi anni sta causando un generalizzato peggioramento delle condizioni di manutenzione degli edifici e, in particolare, di quelli condominiali, dove è sempre più difficile in sede assembleare raggiungere le maggioranze necessarie per approvare l’esecuzione di lavori non solo di miglioramento ed abbellimento delle parti comuni, ma anche di salvaguardia e manutenzione di impianti e struttura.

Sta accadendo con un certa frequenza, quindi, che singoli condomini cerchino di ovviare al problema commissionando direttamente, senza il preventivo assenso dell’assemblea, lavori di manutenzione delle parti comuni, da loro ritenuti non rinviabili, anticipandone il costo e poi richiedendo il rimborso al condominio.

Si tratta di un comportamento lecito? Il condomino che ha agito in tal senso ha diritto al rimborso delle spesa?

La risposta la si ricava dall’art. 1134 c.c., che disciplina espressamente tale fattispecie, prevedendo che “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.

Deve ritenersi urgente esclusivamente la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo. L’urgenza per giustificare l’esecuzione dei lavori a prescindere dalle autorizzazioni dell’amministratore o dell’assemblea condominiale, cioè, deve essere tale da non consentire neppure quel minimo rinvio necessario per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l’autorizzazione dell’amministratore.

Quindi, attenzione: anche se la spesa è necessaria, ma non urgente ed indifferibile, il singolo condomino non avrà diritto al rimborso degli esborsi anticipati.

Per fare degli esempi concreti, potrà ritenersi legittima la richiesta di rimborso nel caso in cui il condomino abbia sostenuto la spesa relativa ad un intervento per la messa in sicurezza di cornicioni e balconi pericolanti da cui cadevano calcinacci, mentre il rimborso dovrà essere negato se la spesa sia stata eseguita per il mero rifacimento dell’intonaco o la tinteggiatura della facciata (pur trattandosi di lavori necessari stante il degrado della stessa).

In definitiva, i singoli condomini non sono autorizzati ad ovviare personalmente alla mera trascuratezza delle parti comuni, salvo che la trascuratezza si spinga sino al punto di causare pericolo o nocumento alla cosa comune.

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