I contratti a canone concordato, oltre che dalla L. n. 431/98, sono disciplinati a livello nazionale dal D.M. 16 gennaio 2017, che ne ha ridefinito alcune caratteristiche ed ha aggiornato la modulistica da utilizzare per la stipula degli stessi.

Il predetto D.M. dispone che le parti contrattuali possono farsi assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora ciò non avvenga, i contratti rimangono pienamente validi e le parti stesse possono, anche in un momento successivo, far attestare la corrispondenza del contenuto economico e normativo all’accordo territoriale di riferimento.

Le nuove disposizioni del decreto, quindi, prevedono che le parti possono, e non devono, farsi assistere per la stipula del contratto.

Si deve precisare, però, che un contratto “validato” dalle associazioni impedirà qualunque contestazione sulla spettanza delle eventuali agevolazioni fiscali richieste.

Tale ultima considerazione è stata avvalorata dalla recente lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) del 06-02-2017, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in materia.

Il Mit ha precisato che, per quanto riguarda i profili fiscali del contratto concordato (si pensi, in particolare, all’aliquota ridotta al 10% per la cedolare secca), sussiste l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione da parte dell’associazione della proprietà edilizia e dei conduttori: soltanto con la validazione del contratto, cioè, si potrà dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza degli sconti fiscali di cui si è beneficiato.

L’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare i contenuti dell’accordo territoriale ed i presupposti per le agevolazioni fiscali (si pensi alla riduzione del 25% dell’aliquota deliberata ai fini IMU e TASI).

Come specificato dal Mit, l’organizzazione sindacale che rilascia l’attestazione può essere indifferentemente un’associazione di proprietari oppure degli inquilini.

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