Tutti i contratti di locazione di immobili sono soggetti all’obbligo di registrazione, fatta eccezione per i soli contratti aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell’anno.

Per verificare la sussistenza dell’obbligo di registrazione, con riferimento a ciascun immobile, bisogna computare la durata di tutti i contratti stipulati nel medesimo anno tra lo stesso conduttore ed il medesimo locatore. Solo se la durata complessiva, data dalla somma dei giorni di ciascuna locazione, supera i 30 giorni sorge l’obbligo di registrazione.

 TERMINI PER LA REGISTRAZIONE

Il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni decorrenti:

  • dalla data della stipula;
  • dalla data di decorrenza, solo se è prevista una data di decorrenza anteriore alla data della stipula.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di richiedere la registrazione dei contratti di locazione redatti nella forma della scrittura privata non autenticata ricade sia sul locatore che sul conduttore.

Inoltre l’art. 57 del TUR prevede la responsabilità solidale di entrambe le parti contraenti per il pagamento dell’imposta di registro.

E’ frequente il caso in cui a seguito dell’accordo delle parti, nel contratto di locazione è disposto che la registrazione ed il pagamento dell’imposta debbano essere operate da soltanto una delle due. Tale accordo ha efficacia solamente tra le parti e non impedisce che l’Agenzia delle Entrate possa richiedere sia il pagamento  dell’imposta che la registrazione omessa ad entrambe le parti obbligate.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Per la registrazione del contratto di locazione si utilizza il modello RLI.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 15.6.2017 n. 112605, infatti, il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • telematicamente, dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • mediante intermediario abilitato o delegato (ad es. IMAGEST).

La registrazione attraverso i canali telematici della locazione (sia diretti sia attraverso un delegato o un intermediario) è obbligatoria nel caso in cui il soggetto obbligato alla registrazione sia in possesso di almeno 10 unità immobiliari.

IL NOSTRO STAFF E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI ED APPROFONDIMENTI

Tel: 011 19.90.35.66

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