IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per tale fattispecie, sono previste due ipotesi di riduzione distinte dell’imposta:

  • una prima opera ex lege e prevede la riduzione del 25% dell’aliquota. L’unica condizione necessaria è che il contratto di locazione sia a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, rientrando in tale casistica sia i contratti concordati (di durata 3+2) che i contratti transitori e quelli per studenti universitari;
  • una seconda, invece, a discrezione dei comuni ex art.2 L.431/98, è prevista nel caso in cui il conduttore destini l’immobile a propria abitazione principale.

I comuni possono chiedere apposite comunicazioni per fruire dell’agevolazione anche se la condizione di “canone concordato” risulta già dalla registrazione dei contratti presso l’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, per gli immobili nel Comune di Torino occorre sempre allegare il contratto di locazione al Modello 8-bis. In questo Comune è prevista poi un’ulteriore riduzione di aliquota IMU per i contratti concordati di durata 3+2 (sono infatti escluse le locazioni a studenti universitari), per i quali l’inquilino risiede anagraficamente e ha la dimora abituale nell’immobile locato. Tale agevolazione è però subordinata alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l’immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale (Modello 8-bis).

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI

Dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale.

Requisiti per poter beneficiare della riduzione

  • Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate
  • il comodante deve possedere in tutta ITALIA un solo immobile ad uso abitativo o in alternativa
  • il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile nello stesso comune adibito a sua abitazione principale, escludendo quelli di categoria A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare nell’immobile che gli viene concesso in comodato.

Registrazione del contratto di comodato

Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta e la sua registrazione deve avvenire:

  • entro 20 giorni dalla data dell’atto se il contratto è redatto in forma scritta;
  • previa presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) per i contratti verbali di comodato.

Attestazione del possesso dei requisiti

Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU o in diverso modello di comunicazione indicato dal Comune.

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