La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha affrontato il tema della rilevanza civilistica degli adempimenti fiscali relativi al contratto di locazione, statuendo che l’omessa registrazione “totale” del contratto dà luogo ad una “nullità sopravvenuta per inadempimento”.

La Suprema Corte ha altresì precisato, al riguardo, che:

–  la nullità del contratto per omessa registrazione “totale” è sanabile attraverso una registrazione tardiva, la quale, ad avviso dei giudici di legittimità, produce effetti ex tunc, ossia dalla data di stipula del contratto;

– la stipulazione di un patto occulto (cioè non registrato) di sola maggiorazione del canone, finalizzato a consentire al locatore di percepire un canone più alto di quello dichiarato, dà luogo, invece, ad una “nullità virtuale” insanabile (a causa dall’illiceità della causa concreta del negozio, che una tardiva registrazione non è idonea a sanare), ma non travolge l’intero rapporto, sicché il canone rimarrà fissato nella misura indicata nel contratto registrato.

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