Il Tribunale di Torino ha affermato che ai fini dell’emissione della pronuncia costitutiva di risoluzione per morosità del contratto di locazione di immobile a uso commerciale il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento del conduttore in concreto, secondo il criterio sancito dall’art. 1455 c.c., verificando l’effettiva e rilevante lesione dell’interesse contrattuale del locatore, idonea a sconvolgere l’intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo. Il principio sancito dall’art. 1455 c.c. va anche adeguato a un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. In base a tali principi, secondo il Tribunale di Torino il ritardato pagamento di tre mensilità del canone di locazione, nell’ambito di un rapporto contrattuale regolarmente eseguito nell’arco temporale di sette anni, va considerato di “scarsa importanza” e non è idoneo a incidere sul sinallagma contrattuale

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