I Giudici della S.C. hanno affermato che il comportamento del conduttore di immobile ad uso non abitativo che permanga nel godimento dell’immobile dopo la cessazione del rapporto contrattuale, e che, a fronte della formulazione, da parte del locatore, di una offerta seria e precisa di adempiere la propria obbligazione di corrispondere l’indennità di avviamento, con un mezzo di pagamento (assegno circolare) ritenuto ormai equipollente al denaro contante, perché emesso solo in presenza di provvista equivalente, non accompagnata da una idonea contestazione, è contrario alla buona fede. Dal momento del rifiuto ingiustificato dell’offerta di pagamento dell’indennità il conduttore non è più legittimato a permanere nella detenzione dell’immobile e a rifiutarne la riconsegna, potendo da quel momento andare incontro all’obbligo di risarcire il danno al locatore.

 

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