La scadenza del 18 dicembre 2017 per il versamento della seconda rata dell’IMU (e della TASI), a saldo e a conguaglio, per l’anno 2017, impone di tenere in considerazione eventuali variazioni catastali degli immobili intervenute nel corso del 2017.

Il calcolo dell’imposta, infatti, viene fatto prendendo a riferimento la rendita catastale iscritta negli atti catastali, rivalutata e moltiplicata per un coefficiente legato alla categoria catastale.

La regola generale è che a fini IMU rileva la rendita catastale iscritta negli atti catastali in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento: le cose, però, cambiano in caso di variazioni di rendita in corso d’anno.

Vediamo perché, e come bisogna comportarsi.

Di norma la variazione della rendita, a seguito di variazioni della consistenza negli immobili, viene effettuata attraverso la c.d. “procedura  DOCFA”, e ciò comporta che:

– la rendita proposta dal contribuente è immediatamente efficace;

– tale rendita diviene definitiva se entro 12 mesi l’Ufficio del Territorio/Entrate non procede a notificare una rettifica.

Ai fini IMU, in caso di utilizzo della suddetta “procedura DOCFA” per variazioni catastali in corso d’anno, la rendita catastale da prendere a riferimento per il saldo dell’imposta non sarà quella in vigore al 1° gennaio, bensì quella risultante alla data della presentazione del modello DOCFA (ad esempio, un frazionamento catastale denunciato il 1° giugno 2017 rileverà fini IMU da questa data).

Le cose si complicano, però, in caso di rettifica in aumento della rendita denunciata ad opera dell’Ufficio del Territorio/Entrate nel corso dell’anno successivo a quello della denuncia della variazione catastale.

In tal caso, infatti, ritenendo che gli effetti della notifica della rettifica della rendita ad opera dell’Ufficio retroagiscano alla data della variazione edilizia che ha determinato la rettifica stessa, sia i giudici civili sia i giudici tributari hanno avallato la prassi dei Comuni di esigere dal contribuente il pagamento della differenza IMU per l’anno precedente maggiorata delle sanzioni per insufficiente versamento.

IL NOSTRO STAFF E’ A DISPOSIZIONE PER CHARIMENTI ED APPROFONDIMENTI

011 19.90.35.66

info@marcheseimagest.it